Lo statuto Fithomeless

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale “FITHOMELESS”

ART. 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita a norma degli artt.36 e segg. c.c. l’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata “FITHOMELESS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” anche abbreviato in “FITHOMELESS A.S.D.”, nel seguito per brevità definita “l’Associazione”. La sede legale dell’Associazione è in Torino, Via Quarto dei Mille n. 26 bis. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, Uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. ART. 2. SCOPO SOCIALE
L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione è apartitica e apolitica, ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Per realizzare le proprie finalità sociali, l’Associazione si propone di: – contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini; – impegnare ed educare i minori e i giovani, attraverso la proposta promozionale di sport e anche nell’impegno per la diffusione dell’educazione motoria e sportiva; – svolgere una funzione salutistica nei confronti dei cittadini di tutte le età, creare situazioni di inclusione sociale, fondamentali per l’integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e disabilità e/o di integrazione tra popoli. In particolare, l’Associazione organizza attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento al settore della ginnastica, ed a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale degli stessi. L’Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro: – svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva; – avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; – promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento; – sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di solidarismo e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;
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– svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. ART. 3. ATTIVITÀ SOCIALI
L’Associazione si occupa dell’esercizio e dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione della disciplina della ginnastica mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo. L’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere: · attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di sport; – manifestazioni sportive in via diretta, indiretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport. – attività di organizzazione e gestione di corsi, gare, manifestazioni, stage di carattere sportivo, corsi di avviamento a qualsiasi tipo di walking, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, corsi per l’acquisizione di brevetti da istruttore, a tutti i livelli, con i relativi esami finali; – attività comprese nella disciplina della ginnastica svolte all’aperto, promozione di percorsi pedonali urbani ed extraurbani; – diffusione dell’educazione motoria e sportiva dei minori; – formazione e preparazione degli atleti dilettanti per tutte le competizioni sportive; – percorsi formativi finalizzati all’inclusione di persone con disabilità nell’attività sportiva; – attività motoria e sportiva finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute, di benessere e allo sviluppo della socialità, dell’integrazione, della sostenibilità ambientale e della cultura della legalità; – attività di organizzazione e gestione di iniziative di carattere ricreativo e ludico come a titolo di esempio gite, turismo sociale, feste; – attività con le istituzioni pubbliche, con le scuole, gli enti locali, culturali, turistici e sportivi volta alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, s’indicano: – adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; – la stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati e aderenti; – atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; – atti di gestione di particolari servizi ed iniziative; – atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi; – atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie. Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata. ART. 4. ADESIONE AD ENTI DI PROMOZIONE, FEDERAZIONI SPORTIVE ED ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.
L’attività dell’Associazione è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie, purché non in contrasto con il presente statuto, di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.
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In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione aderisce ad AICS, ente di promozione sportiva ed associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, ne adotta la tessera nazionale, ne osserva lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo. Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l’Associazione potrà inoltre, aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate. Inoltre, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni ed a tutte le disposizioni statutarie dell’Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliato e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. ART. 5. PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita. L’Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento. ART. 6. SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva. In particolare, all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. I soci con la domanda d’iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, unendo alla domanda esplicita richiesta scritta che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo. ART. 7. MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: – indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; – dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. È compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda fosse respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’Associazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno
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associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97. ART. 8. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l’elezione degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti: 1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio per morosità. 2. alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa Sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. ART. 9. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all’ associazione, danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale. L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d’iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. ART. 10. INTRASMISSIBILITÀ DELLE QUOTE SOCIALI
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. ART. 11. FINANZIAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: – quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto dell’ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario, a fronte di particolari attività svolte.Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; – entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; – erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati. Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione. ART. 12. PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito: – dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; – da lasciti e donazioni diverse; – dall’eventuale fondo di riserva. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività
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istituzionali previste dallo Statuto. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota. ART. 13. ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L’Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. ART. 14. BILANCIO
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. ART. 15. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. ART. 16. RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge. ART. 17. ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’associazione sono costituiti da: – l’Assemblea dei soci; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente ART. 18. L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato ad ogni socio, anche per posta elettronica, pure reso pubblico nella sede sociale mediante affissione in bacheca e, in entrambi i casi, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L’annuncio deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L’Assemblea deve inoltre essere convocata per: – l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto; – la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’associazione; – la discussione e l’approvazione dei programmi di attività e della relazione sociale; – la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria on eletti; – l’approvazione dell’eventuale regolamento e delle sue variazioni;
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– la ratifica sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; – la ratifica sull’esclusione dei soci; L’associazione, inoltre, può deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio: – l’approvazione dei rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate; – l’approvazione delle modalità e di un eventuale ammontare massimo dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da altro associato in sua assenza. L’Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. L’Assemblea s’intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto a un voto. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, provvedimenti disciplinari. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi l’ha redatto, è conservato agli atti dell’Associazione e ogni socio può prenderne visione. ART. 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall’art. 18. L’Assemblea straordinaria dei soci: – approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti – scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, presenti di persona o per delega. ART. 20. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: – redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione; – redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione; – prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti; – redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione e il bilancio preventivo e sottoporlo all’Assemblea; – sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l’importo delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari; – determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento; – decidere in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci; – sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l’esclusione dei soci;
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– compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; ART. 21. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: MODALITÀ DI ELEZIONE COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni quattro anni. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di cinque, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio può attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso non sia possibile procedere al sistema d’integrazione del consiglio direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromesso il funzionamento del Consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni l’assemblea straordinaria per le elezioni integrative. ART. 22. OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ai sensi dell’articolo 90 della Legge n. 289/2002 è fatto divieto ai membri delConsiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell’ambito delle medesime discipline sportive praticate dall’Associazione e/o discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva. Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo ratificato dall’Assemblea. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano stati assoggettati da parte di AICS a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. ART. 23. IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall’ Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
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In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. ART. 24. CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari, sarà rimessa alle norme previste nello Statuto del Coni e dell’Ente Sportivo e della Federazione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata. La risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell’attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge. ART. 25. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. ART. 26. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale a carattere sportivo, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
ART 27. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti a esso ispirati. L’inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione. ART. 28. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge, tra cui gli art. 36 e segg. del Codice Civile, il D. Lgs. n. 460/97; la Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383; la Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7, e successive modifiche.
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